Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si suddivide in due titoli: nel titolo I sono indicate misure di contenimento della spesa degli organi istituzionali e dei rimborsi elettorali e nel titolo II sono previste norme che mirano a garantire la democraticità e la partecipazione nei partiti politici e nei sindacati nonché la trasparenza nelle attività di relazione istituzionale.
      Il titolo I, recante disposizioni per il contenimento della spesa degli organi istituzionali, è suddiviso in cinque capi.
      Al capo I sono introdotti limiti ai rimborsi elettorali, prevedendo che essi debbano essere parametrati in relazione al numero degli elettori che effettivamente hanno esercitato il diritto di voto e, in caso di scioglimento anticipato, in proporzione alla frazione di anno trascorsa.

 

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      Viene individuato in dodici il numero dei Ministri con portafoglio, in cinque quello dei Ministri senza portafoglio ed è introdotta una specifica previsione che limita, in ogni caso, a sessantadue il numero massimo dei componenti del Governo. In attuazione dell'articolo 95 della Costituzione si è operata una riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene trasformata in una struttura a supporto diretto del Presidente del Consiglio dei ministri con competenza limitata ai rapporti con il Parlamento, con le istituzioni europee e con il sistema delle autonomie, nonché di compiti di coordinamento dell'attività normativa ed economica del Governo.
      Nell'ambito delle amministrazioni centrali e locali dello Stato si prevede: una nuova disciplina per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione; il blocco degli automatismi stipendiali e la decurtazione del 30 per cento del trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento; un controllo sulla spesa per il funzionamento degli organi istituzionali e per i rimborsi e una nuova definizione delle indennità parlamentari.
      L'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, istituita al capo IV del titolo II, inoltre, fornisce, in via preventiva, in sede di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, un parere obbligatorio in ordine alla congruità della spesa per il funzionamento degli organi istituzionali e dei rimborsi elettorali, avendo come parametro la media dell'analoga spesa sostenuta dagli Stati membri dell'Unione europea, rapportata al prodotto interno lordo (PIL) italiano.
      Il capo II detta norme sugli enti locali, da un lato, riducendone il numero e i costi di funzionamento e dall'altro, dando una più concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione.
      Le norme, la cui entrata in vigore è prevista già dalle prossime elezioni, prevedono la riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri comunali e provinciali.
      Sono decurtate del 15 per cento le indennità di funzione dei presidenti dei consigli circoscrizionali, dei sindaci di comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e dei presidenti delle province; è, altresì, previsto il divieto di cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza e sono contenuti i rimborsi per gli amministratori che dovranno necessariamente documentare le spese sostenute.
      Si è voluto, con una norma ai limiti della costituzionalità, creare un effetto dissuasivo all'istituzione di nuove province - non potendo con legge ordinaria sopprimere quelle esistenti - subordinandone l'istituzione e la gestione al finanziamento da parte dei cittadini residenti.
      Presso i comuni e le province è, inoltre, eliminata la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione ed è soppressa la figura del direttore generale; con quest'ultimo intervento, in particolare, si è inteso eliminare il fenomeno della sovrapposizione, affatto funzionale e certamente costosa, tra direttore generale e segretario comunale.
      Il capo III contiene disposizioni concernenti le società a partecipazione pubblica.
      Si è introdotta una disciplina maggiormente restrittiva per la gestione e per l'affidamento dei servizi pubblici. In ossequio al citato principio di sussidiarietà orizzontale, la gestione diretta da parte degli enti pubblici - fatto salvo il caso della gestione delle risorse idriche e dei servizi integrati - è subordinata alla dimostrazione effettiva della convenienza economica della scelta compiuta alla luce dell'assenza nel mercato di soggetti privati.
      Ai consigli di amministrazione nelle società a totale partecipazione pubblica è sostituito un amministratore unico ed è fissato a tre il numero massimo dei consiglieri nelle società a capitale prevalentemente pubblico.
      Sono stabiliti tetti per i compensi del presidente e dei componenti dei consigli di amministrazione di società partecipate dal
 

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Ministero dell'economia e delle finanze e dagli enti locali.
      Il capo IV sopprime le comunità montane e mette in liquidazione l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Società Sviluppo Italia Spa).
      Il capo V, infine, detta disposizioni in materia di detrazioni d'imposta per erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici.
      In dettaglio, si è inteso uniformare gli importi massimi detraibili dalla tassazione delle elargizioni per i partiti e movimenti politici e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), operando, per i primi, un consistente abbattimento (pari al 50 per cento) e, per le seconde, un altrettanto consistente innalzamento (fino a 50.000 euro) delle somme detraibili, prevedendo - come per i partiti e movimenti politici - che tale detrazione possa applicarsi anche alle liberalità effettuate, a favore delle ONLUS, da persone giuridiche.
      Il titolo II contiene norme per la trasparenza delle attività di rappresentanza politica, sindacale e di relazione istituzionale.
      Il capo I riguarda i partiti politici.
      La proposta di legge si inserisce nel solco di un lungo dibattito sull'articolo 49 della Costituzione e anticipa un processo di trasformazione già in atto a livello europeo: l'istituzionalizzazione dei partiti. Il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, infatti, pone per i partiti politici europei precisi requisiti quanto al riconoscimento della personalità giuridica e all'attuazione dei princìpi di democrazia interna.
      Si è inteso, pertanto, con le presenti disposizioni accrescere la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali promuovendo regole democratiche.
      La proposta di legge prescrive l'adozione di uno statuto, cui è data pubblicità attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e una serie di «requisiti minimi», tali da garantire l'adozione e il rispetto del metodo democratico nello spirito dell'articolo 49 della Costituzione, tra i quali: le modalità di elezione degli organi dirigenti e di convocazione dei congressi; le procedure per la pubblicazione del bilancio di esercizio e della relazione di gestione; la previsione di un comitato di garanzia.
      Riveste portata innovativa l'avere disciplinato il meccanismo di selezione di un'ampia percentuale delle candidature per le liste al Parlamento europeo e al Parlamento nazionale attraverso elezioni primarie, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con appositi regolamenti adottati dai competenti organi statutari.
      Per dare forza cogente a tale previsione, i partiti politici che non scelgano una parte dei candidati attraverso le elezioni primarie ovvero che non abbiano effettivamente candidato tutti i soggetti designati a seguito delle stesse, subiranno la decurtazione fino al 50 per cento dei rimborsi elettorali.
      Il capo II dà attuazione all'articolo 39 della Costituzione e prevede che le associazioni sindacali, nazionali e territoriali, anche datoriali, acquistino personalità giuridica con la registrazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
      È inoltre previsto che lo statuto di tali associazioni debba: assicurare un ordinamento interno a base democratica; riconoscere l'eguaglianza di diritti a tutti gli iscritti; garantire la partecipazione dei medesimi alle deliberazioni sociali; contenere, infine, alcuni requisiti minimi quali l'elettività delle cariche sociali e le modalità di redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.
      Il CNEL può revocare la registrazione qualora venga meno l'ordinamento democratico dell'associazione.
      Avverso il provvedimento di diniego o di revoca della registrazione da parte del CNEL, l'associazione sindacale può richiedere il parere dell'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze in ordine alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti per la registrazione.
      Il capo III detta disposizioni in materia di attività di relazione istituzionale, affinché
 

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qualsiasi iniziativa o comunicazione intesa a rappresentare, promuovere o perseguire interessi privati leciti propri o di terzi nei confronti del Parlamento e del Governo si informi ai princìpi di pubblicità e di trasparenza.
      A tale fine, presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono istituiti appositi registri nei quali sono iscritti coloro che svolgono professionalmente le attività di relazione istituzionale nonché le attività medesime.
      Il capo IV, infine, riguarda l'Autorità per la trasparenza delle rappresentanze, più volte citata. Essa è un organo collegiale preposto al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di rappresentanza politica, sindacale e di relazioni istituzionali; ha i medesimi poteri di indagine spettanti all'autorità giudiziaria in sede penale per quanto riguarda la verifica della corrispondenza dei bilanci dei partiti politici alle norme sul finanziamento pubblico, nonché il potere di infliggere sanzioni pecuniarie di natura amministrativa in caso d'inosservanza delle disposizioni concernenti la democraticità, la trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti politici dei quali certifica i bilanci. L'Autorità, inoltre, sovrintende al regolare svolgimento delle elezioni primarie; esamina preventivamente i requisiti e valuta le cause di ineleggibilità ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando che tale funzione ha natura meramente consultiva, e non pregiudica in alcun modo le competenze spettanti alle Camere ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, né quelle attribuite dalla legge ad altri organi in materia di contenzioso elettorale; rende, in sede di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, il parere di conformità e congruità sulla spesa degli organi istituzionali e sui rimborsi elettorali; cura le iscrizioni, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle organizzazioni sindacali, secondo le indicazioni ad essa fornite dal CNEL; formula pareri non vincolanti in ordine alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti per la registrazione delle associazioni sindacali, stabilisce i presupposti e le modalità d'iscrizione delle attività di relazione istituzionale nei citati registri istituiti presso gli Uffici di Presidenza delle due Camere e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri curandone la tenuta e l'aggiornamento.
      In estrema sintesi, la presente iniziativa legislativa vuole affrontare, in modo organico, la riforma della politica e degli organi istituzionali. Oltre a operare, secondo criteri di ragionevolezza, una sensibile riduzione dei costi (che, secondo una prima stima, ammonta a circa 200 milioni di euro), essa affronta il problema della riqualificazione della spesa pubblica e dell'efficienza del sistema politico, ponendosi anche il problema della funzionalità e della democraticità dei diversi livelli di articolazione rappresentativa.
      Il risparmio di ulteriori 369 milioni di euro in riferimento agli enti locali non è stato computato, attese le limitazioni del patto di stabilità interno. Non vi è dubbio, a tale proposito, che questa somma potrà essere diversamente utilizzata per altre finalità di spesa o come riduzione di entrata attraverso l'abbattimento delle tasse locali a parità dei saldi complessivi di bilancio ovvero, con un ulteriore provvedimento a modifica del patto di stabilità interno, tale somma potrà essere impiegata per operare una drastica decurtazione della spesa pubblica portando il risparmio a complessivi 569 milioni di euro.
 

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